Cos'è
Il contrassegno è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo, né subordinato al possesso della patente di guida.
Il contrassegno invalidi autorizza il titolare dello stesso:
ad usufruire delle apposite strutture allestite per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio delle persone invalide;
- a circolare e sostare, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, in deroga:
- ai provvedimenti di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare;
- a divieti e limitazioni della sosta imposti ai sensi dell'art. 7 del D.Lvo 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- a obblighi e divieti di carattere temporaneo e permanente;
Deve essere apposto in modo chiaramente visibile nella parte anteriore o sul vetro del parabrezza del veicolo al servizio della persona autorizzata.
E' strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo, ha valore su tutto il territorio nazionale ed è necessario esporlo in originale e non in fotocopia.
Qualora l'utente non utilizzi correttamente il contrassegno disabili, non rispettando le disposizioni normative e venga rilevata l'infrazione, è tenuto al pagamento della relativa sanzione amministrativa.
Accedere al servizio
Il rilascio dell'autorizzazione permanente e relativo speciale contrassegno, ai sensi dall’art. 381 comma 2° del DPR n. 495/92 e s.m.i. Regolamento d’Esecuzione, in deroga ai divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale, prevista per la mobilità delle persone invalide, così come indicato ai sensi dell'art. 188 del Codice della Strada, può essere effettuato dal Comune di Pezzaze, a seguito di richiesta ai sensi dall’art. 381 comma 3° del DPR n. 495/92 e s.m.i. Regolamento d’Esecuzione mediante compilazione del modulo di richiesta scaricabile in calce alla presente, corredata delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa:
- le generalità complete del disabile;
- gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta;
allegando i seguenti documenti:
- fotocopia del Documento di Riconoscimento del Richiedente;
- la certificazione medica (in originale) prevista ai sensi dell'art. 381 comma 3° del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, rilasciata dall'Ufficio Sanitario - Servizio Igiene Pubblica - ASL di Brescia - Distretto n. 4 Valle Trompia. Via Beretta, 3 Gardone Val Trompia tel. 0308915211
La Legge (ex art. 381 comma 4° del DPR n. 495/92 e s.m.i. Regolamento d’Esecuzione), consente al medico curante di certificare, altresì, anche l'invalidità temporanea, specificandone il periodo e la causa.
Costi e vincoli
Durata
La durata del contrassegno dipende dal periodo indicato nel certificato del medico legale. La durata massima è di 5 anni anche se l'invalidità è permanente.
N.B.: in caso di decesso, di perdita di requisiti o di scadenza dei termini, è necessario restituire il contrassegno all'Ufficio competente.