Cos'è
Cosa non si può chiedere
Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti:
- i documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi.
- i documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento comunale.
- i documenti relativi a procedimenti tributari di terzi.
- i documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi.
- i documenti individuati con deliberazione del Comune di cui sia stato vietato l'accesso con provvedimento.
- i documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dal Comune.
- i documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E' comunque garantito l'accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti dell'art. 60) del Dlgs. 196/2003.
Accedere al servizio
Il diritto di accesso può essere esercitato dietro richiesta di accesso agli atti utilizzando il modulo scaricabile a fondo pagina.
La richiesta, sottoscritta dall'interessato deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Pezzaze e può essere:
- consegnata personalmente;
- consegnata a mezzo di un delegato, munito di delega in carta semplice con copia fotostatica del documento di identità del delegante;
- inviata attraverso il servizio postale, allegando la copia fotostatica del documento di identità del richiedente
- inviata per via telematica, esclusivamente attraverso la propria casella di Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: protocollo@pec.comune.pezzaze.bs.it
La domanda deve essere compiutamente compilata in ogni sua parte.
Non saranno prese in considerazione le domande contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza il documento richiesto o di valutare l'interesse che fonda l'esercizio del diritto di accesso.
Costi e vincoli
Per il rilascio di copie di atti e documenti è dovuto il rimborso del costo di riproduzione.
Contro le determinazioni amministrative che negano il diritto di accesso o in caso di diniego implicito per decorrenza del termine di 30 giorni senza avere ricevuto risposta, nonché in caso di differimento dell’esercizio di accesso, è possibile fare ricorso al TAR – Sez. Lombardia. Il ricorso può essere presentato personalmente e la parte può stare in giudizio senza l’ausilio di difensore.
Casi particolari
Durante il corso di pubblicazione dei documenti all'Albo Pretorio il rilascio di copia è soddisfatto immediatamente.
In tutti gli altri casi il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, fatti salvi i casi di sospensione o differimento.
In ogni caso il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato, e l'interessato deve eventualmente presentare una nuova istanza per poter ottenere l'accesso.