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Diritto di accesso agli atti amministrativi

Per "diritto di accesso" si intende, in base alla normativa vigente, il diritto degli interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi. Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.

È possibile richiedere ogni documento amministrativo (inteso quale rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti) detenuto da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Cos'è

Cosa non si può chiedere

Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti:

  • i documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi.
  • i documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento comunale.
  • i documenti relativi a procedimenti tributari di terzi.
  • i documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi.
  • i documenti individuati con deliberazione del Comune di cui sia stato vietato l'accesso con provvedimento.
  • i documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dal Comune.
  • i documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E' comunque garantito l'accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti dell'art. 60) del Dlgs. 196/2003.

A chi si rivolge

Copertura geografica
Pezzaze

Accedere al servizio

Il diritto di accesso può essere esercitato dietro richiesta di accesso agli atti utilizzando il modulo scaricabile a fondo pagina.

La richiesta, sottoscritta dall'interessato  deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Pezzaze e può essere:

  • consegnata personalmente;
  • consegnata a mezzo di un delegato, munito di delega in carta semplice con copia fotostatica del documento di identità del delegante;
  • inviata attraverso il servizio postale, allegando la copia fotostatica del documento di identità del richiedente
  • inviata per via telematica, esclusivamente attraverso la propria casella di Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: protocollo@pec.comune.pezzaze.bs.it

La domanda deve essere compiutamente compilata in ogni sua parte.

Non saranno prese in considerazione le domande contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza il documento richiesto o di valutare l'interesse che fonda l'esercizio del diritto di accesso.

Costi e vincoli

Per il rilascio di copie di atti e documenti è dovuto il rimborso del costo di riproduzione.

Contro le determinazioni amministrative che negano il diritto di accesso o  in caso di  diniego implicito  per decorrenza  del termine di 30 giorni senza avere ricevuto  risposta, nonché  in caso di differimento  dell’esercizio di accesso, è possibile fare ricorso al TAR – Sez. Lombardia.  Il ricorso può essere presentato personalmente e la parte può stare in giudizio senza l’ausilio di difensore.

Tempi e scadenze

30
giorni
Giorni massimi di attesa dalla richiesta

Casi particolari

Durante il corso di pubblicazione dei documenti all'Albo Pretorio  il rilascio di copia è soddisfatto immediatamente.

In tutti gli altri casi il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, fatti salvi i casi di sospensione o differimento.

In ogni caso il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato, e l'interessato deve eventualmente presentare una nuova istanza per poter ottenere l'accesso.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento:Martedì, 12 Gennaio 2021