Cos'è
La carta di identità elettronica (CIE), può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o presso il Comune di dimora.
La sua durata varia secondo le fasce d’età di appartenenza.
Nel dettaglio:
- 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
- 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
- 10 anni per i maggiorenni.
Nel caso in cui il richiedente la CIE sia genitore di minori è necessario che presenti anche dichiarazione di assenso all’espatrio sottoscritta dall’altro genitore o esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi della legge n. 1185 del 1967. In alternativa è necessario fornire l’autorizzazione del giudice tutelare. L’assenso ovvero l’autorizzazione del giudice devono essere presentati anche nel caso in cui la richiesta di emissione del documento riguardi il minore.
Il cittadino, nel momento della domanda:
- In caso di primo rilascio esibisce all’operatore Comunale un altro documento di identità in corso di validità. Se non ne è in possesso dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni;
- In caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento consegna quest’ultimo all’operatore comunale;
- Consegna all’operatore comunale il codice fiscale e la ricevuta di pagamento della Carta;
- Verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall’anagrafe comunale;
- Fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento;
- Indica la modalità di ritiro del documento desiderata (consegna presso un indirizzo indicato o ritiro in Comune);
- Fornisce all’operatore comunale la fotografia;
- Procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali, secondo le modalità consultabili a questo indirizzo “Modalità di acquisizione impronte”
- Fornisce, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi;
- Firma il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati;
Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purché le sue generalità siano state fornite all’operatore comunale al momento della richiesta.
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia grave o altre motivazioni (reclusione, appartenenza ad ordini di clausura, ecc.), un suo delegato (ad es. un familiare) deve recarsi presso il Comune con la documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà fornire la carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il luogo dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare, per il completamento della procedura.
MINORENNI
Per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio ai minori di 18 anni è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, che dovranno presentarsi muniti di documento identificativo in corso di validità. Se un genitore non può essere presente è necessaria la dichiarazione di assenso all'espatrio (vedi modulo allegato in fondo alla pagina).
In caso di richiesta di documento non valido per l'espatrio, è sufficiente invece la presenza di un solo genitore.
E' obbligatoria, in ogni caso, la presenza del minore per l'identificazione.
La carta d'identità per l'espatrio rilasciata ai minori degli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o chi ne fa le veci (Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella Legge n. 27 del 24/3/2012).
Per i minori di anni 14 l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su apposita dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nominativo della persona, ente o compagnia di trasporto a cui il minore stesso è affidato.
La dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata alla Questura.