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Amministrazione Trasparente

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Guida per il cittadino
Contenuto dell'obbligo

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati. 

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: 
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

 

UFFICIO RESPONSABILE PER LE ATTIVITÀ VOLTE A GESTIRE, GARANTIRE E VERIFICARE LA TRASMISSIONE O L'ACCESSO AI DATI: (Servizi Demografici: Responsabile e recapiti)

Il Comune di Pezzaze non è al momento titolare di banche dati accessibili per via telematica. Saranno redatte le apposite convenzioni quadro, volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati, allorquando verranno istituite tali banche dati.

 

CONTROLLI:

La Pubblica Amministrazione che riceve una dichiarazione sostitutiva è tenuta ad effettuare controlli sul suo contenuto in base alle norme di legge ed a propri regolamenti. 

Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000.
Qualora risultasse che il cittadino ha dichiarato il falso, decade immediatamente dai benefici ottenuti e sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Riferimenti normativi
Ai sensi del articolo 35, comma 3 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013.